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Rilascio dei Certificati Anagrafici

Dal 1° gennaio 2012 (L. 183/2011) agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai cittadini certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. I certificati rilasciati sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Gli uffici della Pubblica Amministrazione possono accettare solo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Si possono richiedere i seguenti certificati:

a) Certificato di residenza;

b) Stato di famiglia;

c) Stato di famiglia all’atto del decesso;

d) Certificato di esistenza in vita;

e) Certificato di stato libero;

f) Certificato di vedovanza;

g) Certificato cumulativo di residenza/cittadinanza/diritti politici;

h) Certificato cumulativo di residenza/cittadinanza/stato civile;

i) Certificato di residenza e stato di famiglia per gli iscritti in A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero).

Tempi di attesa

Evasione pratica immediata.

Come fare / Cosa fare

Documenti richiesti per ogni certificato:

a) Dati anagrafici del richiedente;

b) Uso al quale il certificato è destinato;

c) Richiesta scritta quando il richiedente non è l’interessato.

Nota: Tutti i certificati anagrafici sono in bollo, salvo espressa indicazione della eventuale esenzione prevista dalla Tabella allegato B) al DPR 642/1972.

Tutti i certificati hanno validità di 6 mesi.

Modulo "Documenti individuali per l'espatrio dei minori"

  • Preleva qui la Circolare n.7/2012 del Ministero Interno

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Pubblicato il: Giovedì, 22 Marzo 2018

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